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 Il Dpcm 10 aprile 2020, firmato dal Presidente del Consiglio , dispone una serie di misure con effetto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.

 

In particolare:

 

riepiloga e rafforza le misure restrittive per il contenimento dell'emergenza già disposte nei confronti di tutta la cittadinanza con i Decreti delle scorse settimane.

 

Conferma la SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ECCETTO quelle già consentite dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo, alle quali aggiunge (allegato 1):

 

 

RESTANO INOLTRE CONSENTITE:

 

tra i servizi per la persona (allegato 2):

 

Per tutte le attività consentite è ribadita la necessità di garantire la sicurezza interpersonale di almeno un metro

 

Sono sospese le attività industriali e commerciali (che possono tuttavia proseguire in modalità a distanza o lavoro agile), eccetto quelle previste dall'allegato 1 del Decreto 22 marzo, alle quali aggiunge:

 

e toglie:

fabbricazione di articoli in gomma

 

 

restano anche consentite:

 

Per le attività produttive sospese è ammesso l'accesso ai locali di dipendenti o terzi delegati con funzioni di vigilanza, manutenzione, sanificazione e la spedizione di giacenze o la ricezione di forniture, il tutto previa comunicazione al Prefetto

 

Alle Regioni è demandata la programmazione del trasporto pubblico locale, con facoltà per il Presidente del Consiglio di ridurre o sospendere questo e le altre forme di trasporto.

 

E' ribadita la possibilità di attuare il lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro privato subordinato, fermo restando quanto previsto dal Dpcm 18/2020 – articolo 87 per i rapporti di lavoro pubblico. Per le attività professionali è ribadita la raccomandazione all'utilizzo di lavoro agile, ferie e permessi, protocolli anti-contagio, dispositivi di protezione individuale, sanificazione dei luoghi di lavoro.

 

E' raccomandata la prevenzione igienico-sanitaria, anche presso gli esercizi commerciali, secondo il decalogo (allegato 4) già contenuto nel Decreto 8 marzo 2020 (allegato 1), eccezion fatta per l'indicazione sull'utilizzo delle mascherine.

 

Il Decreto dispone inoltre una serie di misure per i casi di transito e soggiorno di persone dall'estero sul territorio italiano; l'esecuzione di queste misure è assicurata a livello territoriale dai Prefetti.

 

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